ll decreto Salva casa .Ecco quando si potrà richiedere la sanatoria

lunedì 3 giugno 2024 Nessun commento
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ll decreto Salva casa .Ecco quando si potrà richiedere la sanatoria

Il decreto Salva casa approda in Gazzetta Ufficiale. Il piano, fortemente voluto da Matteo Salvini, consentirà di regolarizzare le piccole difformità all'interno delle case italiane. 

Trattandosi di un decreto legge, entrerà in vigore fin da subito e si potrà fare domanda già da oggi, giovedì 30 maggio.

Dopo gli ultimi aggiustamenti richiesti dal Quirinale rispetto al requisito di urgenza, il testo è stato promulgato dal presidente della Repubblica anche se si attendono ulteriori modifiche una volta che il testo passerà alle Camere. 

Vediamo quali sono le novità introdotte dal piano e come si potrà fare richiesta.

Scatta oggi il via alle domande di sanatoria: come funzionerà

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto Salva casa di Salvini entra immediatamente in vigore. Questo significa che sarà possibile fare domanda per sanare le piccole irregolarità edilizie già da oggi, giovedì 30 maggio. Il testo ora passerà al vaglio del Parlamento che avrà 60 giorni di tempo per convertirlo in legge, altrimenti il decreto perderà efficacia sin dall'inizio.

Per fare richiesta occorrerà rivolgersi al proprio Comune. Saranno le amministrazioni locali infatti a gestire le procedure di accertamento di conformità, come già previsto dal Testo unico dell'edilizia. Queste, però, dovranno aggiustare in tempi rapidi la modulistica necessaria per fare richiesta, apportando le modifiche introdotte dalla nuova norma.

Che cosa si potrà sanare: tutti le novità introdotte dal decreto

Il provvedimento consentirà di porre rimedio alle piccole irregolarità, ossia quelle modifiche interne o esterne che non rappresentano degli abusi strutturali e che non hanno un impatto sulla stabilità dell'edificio. Il piano si propone di superare inoltre il limite della doppia conformità, ovvero quel principio che non permette di autorizzare le irregolarità sanabili al tempo della realizzazione ma vietate dalla legislazione vigente. 

Da questo momento in poi, per poter regolarizzare un piccolo abuso basterà rispettare la normativa edilizia relativa al tempo in cui si è realizzato l'intervento e quella urbanistica in vigore nel momento in cui si è fatta domanda. Per gli abusi più gravi e strutturali però resteranno valide le norme più stringenti in materia.

In particolare, il decreto riguarderà gli edifici costruiti prima del 1977, sui quali sarà possibile intervenire presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria. Nell'ambito del provvedimento rientrano tutte quelle piccole irregolarità relative a finestre, balconi, soppalchi, vetrate panoramiche amovibili, così come le cosiddette tolleranze esecutive. 

Con quest'ultime si intende lo scostamento tra quanto autorizzato e i lavori effettivamente realizzati in cantiere come ad esempio le difformità geometriche, la diversa esecuzione di opere di manutenzione ordinaria o anche la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali.

Tuttavia, potranno beneficiare del nuovo regime introdotto dal decreto solo quei lavori realizzati entro il 24 maggio. La tolleranza sarà del 2% per gli edifici particolarmente grandi, con una superficie superiore a 500 metri quadri, del 3% per quelli tra i 300 e 500 metri quadri, del 4% tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% per le superfici inferiori ai 100 metri quadri.

Un'altra novità riguarda il passaggio dal concetto di silenzio dissenso da parte delle amministrazioni a quello di silenzio assenso. In poche parole, se i Comuni non risponderanno entro i termini prestabiliti (45 giorni per il permesso in sanatoria, 30 giorni per la Scia), la richiesta si considererà accettata.

Il piano Salva casa interviene anche sul cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, semplificandolo. D'ora in poi se si vorrà modificare la destinazione d’uso, sarà sempre possibile purché all'interno della medesima categoria funzionale (ad esempio, residenziale, commerciale, turistica ecc.). 

 Tra categorie differenti invece, il cambio di destinazione d’uso potrà essere effettuato solo per determinate categorie e all’interno di specifiche aree, come ad esempio le zone residenziali in espansione.

Fonte Fanpage - A cura di Giulia Casula

Antonio Ciccotti agente immobiliare.
 
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